Sentenze Cassazione

Osservazioni della Cassazione sul contratto in generale

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Osservazioni della Cassazione sul contratto in generale
Suprema Corte di Cassazione Civile Sesta Sezione 3
Sentenza del 10 luglio 2013 17073
Presidente Finocchiaro

Nella sentenza in oggetto la Cassazione si pronuncia in materia di contratto e tutto ciò che ruota attorno all’argomento ovvero clausole vessatorie, regolamento di competenza, approvazione, firme, condizioni generali, contratto quadro.

In particolare “si evidenzia, dunque, nella fattispecie la mancanza dell’estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti, nei quali ciò che conta per la controparte del predisponente sia soltanto la mera stipulazione in funzione dell’acquisizione dell’utilità o del bene dedotti nel contratto. Invero, la finalizzazione della stipula del contratto alla realizzazione di un’opera esclude che lo schema contrattuale, pur predisposto, si presenti alla parte diversa dal predisponente come tale da rendere indifferente la sua specifica finalizzazione e, quindi, implica che al momento della conclusione la posizione di detta parte non si sia connotata come quella di una parte che, per essere la sua volontà soltanto diretta ad assicurarsi l’utilitas dedotta in contratto, sia stata indifferente alla percezione del contenuto delle clausole contrattuali e fra esse di quelle c.d. onerose individuate dall’art. 1341 c.c., comma 2, per la cui approvazione si esige una manifestazione di consenso “doppia”. Questi rilievi escludono, in conclusione, che nel caso di specie il contratto stipulato fra le odierne parti rientri nelle figure disciplinate dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Articolo 1341 Codice Civile
Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Articolo 1342 Codice Civile
Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate (1370).
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.

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