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Danni e vaccinazioni, ne risponde l’ASL

Danni e vaccinazioni, ne risponde l’ASL
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 19 dicembre 2013 – 15 maggio 2014, n. 10629
Presidente Petti – Relatore Travaglino

medico-Con la sentenza che si riporta, la Cassazione, in materia di danni imputabili all’attività dei medici, ha precisato che il risarcimento va richiesto direttamente all’ASL.

In particolare, la Cassazione ha esaminato un caso in cui una madre chiedeva la condanna dei convenuti (Regione Piemonte, Ministero della Salute, Gestione Liquidatoria della disciolta Usl e Asl) al risarcimento dei gravissimi danni conseguenti alla vaccinazione antitetanica e antidifterica a cui era stata sottoposta la figlia minore.

Si legge in sentenza “È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto, nella specie del tutto predicabili – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze procedimentali, in punto di fatto e di diritto (nonostante quelle stesse risultanze appaiano ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione circostanziale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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