Sentenze Cassazione

Demanio marittimo, spiaggia, lido, mare

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Demanio marittimo, spiaggia, lido, mare
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 15 aprile – 9 luglio 2014, n. 15598
Presidente Ceccherini – Relatore Di Amato

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso riguardante il demanio marittimo.

Articolo 822 Codice Civile
Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [823, 824, 1145].

Articolo 28 – Codice della Navigazione
Beni del demanio marittimo

Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’ anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

I fatti:

Con sentenza del 12 giugno 2006 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in data 9 agosto 2002, rigettava la domanda con cui M.L. , convenendo in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del Demanio, aveva chiesto di accertare che il giardino recintato del suo fabbricato in (OMISSIS) (distinto in Catasto al fg. 30 mappali 1043/1 e 1049) non ricadeva in area del demanio marittimo e che essa, pertanto, non doveva alcuna indennità a titolo di abusiva occupazione; con la stessa sentenza la Corte di appello, accogliendo in parte la domanda riconvenzionale del Ministero, condannava l’attrice, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento della somma di Euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, per il periodo di abusiva occupazione dal 22 giugno 1985 al 31 dicembre 1991, mentre dichiarava prescritto il diritto al risarcimento dei danni per il periodo anteriore. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) ai sensi degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., la natura demaniale di un’area posta a ridosso del mare è determinata esclusivamente dalla morfologia della costa senza necessità, in caso di fenomeni di erosione, del procedimento di natura meramente ricognitiva previsto dall’art. 32 cod. nav.; 2) nella specie la natura demaniale di un’area di circa 140-150 mq – in parte (mq 124,20) inglobata dal giardino ed in parte occupata dalla scogliera artificiale posta privatamente a protezione della costa – era risultata dalle foto scattate dal c.t.u. che dimostravano, come, in occasione delle mareggiate, il mare risaliva lungo il muro del giardino dell’attrice; 3) l’area in questione era, inoltre, intestata catastalmente al Demanio e non era compresa nell’atto di acquisto della M. ; 4) l’occupazione senza titolo costituiva illecito permanente che dava luogo ad un diritto al risarcimento dei danni mano a mano maturati, per i quali, tuttavia, la prima richiesta di pagamento risaliva al 22 giugno 1990 e, d’altro canto, le richieste di risarcimento dei danni, ivi compresa la domanda riconvenzionale, si fermavano tutte al 1991; 5) il danno doveva essere liquidato in via equitativa tenendo conto dell’estensione dell’occupazione, dello stato del litorale, dell’uso modesto che dell’area poteva essere fatto dallo Stato e dai cittadini (ancora più modesto in assenza della scogliera artificiale) e dell’esiguità dei canoni di concessione richiesti dall’Amministrazione negli anni 80.

Per leggere le motivazioni dei ricorsi presentati dalle parti e quelle della decisione,

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