Detenzione abusiva di armi per numero di munizioni possedute
Sentenza n. 30330/2021
Giurisprudenza penale – Sentenza – Cassazione – Militare dell’Arma dei Carabinieri – Detenzione di un numero di cartucce superiore alle quindici unità – Configurabilità del reato di cui all’art. 697 cod. pen. – Sussistenza – Armi – Sentenza n. 21019 ud. 18/05/2021 – deposito del 27/05/2021
Con la sentenza in commento che si riporta al link in fondo all’articolo, la sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “integra il reato di cui all’art. 697 cod. pen. (detenzione abusiva di armi) la detenzione da parte di un militare dell’Arma dei Carabinieri di un numero di munizioni 9 X 19 parabellum superiore a quello di quindici unità di cui è permessa la detenzione unitamente al caricatore della pistola di ordinanza in quanto l’esonero dall’obbligo di denuncia all’ufficio di pubblica sicurezza, previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.L.P.S., non è riferibile al singolo, ma all’istituzione già autorizzata a siffatta detenzione”.
Leggi la sentenza n. 30330/2021
Articolo 697 Codice Penale
Detenzione abusiva di armiChiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, [704] o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258.