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Determinazione della pena, stato d’ira e aggravante della crudeltà

Corte di Cassazione, sezione I Penale, sentenza 10 – 24 febbraio 2015, n. 8163

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Determinazione della pena, stato d’ira e aggravante della crudeltà
Corte di Cassazione, sezione I Penale,
sentenza 10 – 24 febbraio 2015, n. 8163
Presidente Giordano – Relatore Magi

La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso di omicidio (a cui la cronaca ha dato molto risalto) in cui veniva ridemensionata la pena inflitta escludendo dai capi d’accusa l’aggravante della crudeltà nonostante vi fossero state inferte alla vittima numerose coltellate.

La riduzione della pena viene giustificata dai giudici del Palazzaccio sulla base del fatto che l’assassino “uccise in un impeto di rabbia“. Una “esplosione di ira” nata in un litigio “tra i due coniugi” e dovuta alla “conclamata infedeltà coniugale” dell’uomo.

Infatti, nelle motivazioni della sentenza si legge che “l’azione risulta sin dall’impostazione iniziale di accusa commessa con dolo d’impeto, dunque inquadrata come risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno, senza alcuna programmazione preventiva“.

Per la Cassazione, dunque, le modalità esecutive “alimentano la considerazione di un’azione lesiva commessa con estrema rapidità, frutto di rabbia e aggressività“.

Si legge in sentenza che “la mera reiterazione dei colpi (pur in tal caso consistente) non può essere ritenuta fonte di aggravamento di pena, in un contesto sorretto dal dolo d’impeto”. Inoltre, continuano i giudici, anche “la sede delle lesioni per lo più al tronco e in zona sternale non risulta indicativa di alcun ulteriore determinismo volitivo“.

Spiegano i giudici, “l’abbandono in stato agonico” della moglie Melania, da parte di Parolisi, “è anch’esso condotta ricompresa nel finalismo omicidiario, non potendo assimilarsi la crudeltà all’assenza di tentativi di soccorso alla vittima (che presuppongono una modifica sostanziale del finalismo che ha generato l’azione)”

L’autore del reato, condannato all’ergastolo in primo grado e a 30 anni in sede d’appello, dopo la scelta di esser giudicato col rito abbreviato, avrà un’ulteriormente riduzione della pena che adesso dovrà essere nuovamente ricalcolata seguendo le indicazioni della Corte di Cassazione.

Testo della sentenza 10 – 24 febbraio 2015, n. 8163

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