Difensore di fiducia, nomina e procura speciale
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 20 marzo – 10 aprile 2014, n. 15961
Presidente Teresi – Relatore Graziosi
Nel caso di specie, la Corte, ritenendo fondato il ricorso, ha rilevato che “L’atto risulta sottoscritto dal procuratore generale con autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore. È dunque evidente che si tratta di una procura speciale ai fini processuali come disciplinata dall’articolo 100 c.p.p., che, in rispetto dell’articolo 122 c.p.p., indica specificamente anche quel per cui è conferita, integrando in modo idoneo e completo l’esternazione della volontà di attribuire jus postulandi all’avvocato che assume, in tal modo, le funzioni di procuratore speciale ai fini della procedura di riesame avverso il sequestro preventivo di cui si tratta“.