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Diminuzione pena per scarsa capacità a delinquere

Diminuzione della pena per scarsa capacità a delinquere
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 21 giugno 2013 – 4 marzo 2014, n. 10264
Presidente Zecca – Relatore Micheli

La sentenza che riportiamo al link in fondo alla pagina, tratta dei reati previsti dal codice penale agli articoli 630, 628, 582, 614 nonché di porto di armi comuni da sparo.

Reati gravissimi visto che parliamo di rapina, lesioni, sequestro di persona e violazione di domicilio però la, anche in questo caso, la Corte, seppur negando l’applicazione di alcune circostanze attenuanti richieste dalla difesa dell’imputato ha comunque ritenuto “doveroso un nuovo esame della fattispecie da parte del giudice di merito, tenendo conto della portata della sentenza n. 68 del 23/03/2012 della Corte Costituzionale, di cui la pronuncia oggetto di ricorso non poté ovviamente tenere conto, essendo stata emessa esattamente in pari data. La possibilità che il caso in esame venga ritenuto di lieve entità, alla luce dei parametri indicati dal giudice delle leggi, può del resto desumersi sia dalla non particolare entità del lucro perseguito dall’imputato (il quale avanzò una richiesta in denaro decisamente inferiore a quanto poteva registrarsi nella casistica delle vicende degli anni Settanta ed Ottanta che determinarono l’inasprimento del regime sanzionatorio), sia dalla stessa scelta del Tribunale di Tivoli di determinare il computo della pena muovendo dai minimi edittali”.

 

Cassaforte

 

 

Articolo 630 Codice Penale
Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra [605] una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Al concorrente [110] che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent’anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo

Articolo 628 Codice Penale
Rapina

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581 2] o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da milletrentadue euro a tremilanovantotto euro:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire [605, 613; c. nav. 1137];
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416bis

Articolo 582 Codice Penale
Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c. nav. 1151].
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Articolo 614 Codice Penale
Violazione di domicilio

Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni [615].
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392 2], o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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