Direttore, redattore, giornalisti, pubblicisti, ordine, elenco speciale
Direttore, redattore, giornalisti, pubblicisti, ordine, elenco speciale
Suprema Corte di Cassazione – Sezione III civile
Sentenza n. 17 ottobre 2013 n. 23580
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in esame (n. 23580/2013) ha trattato un caso che interesserà sicuramente i giornalisti e i pubblicisti che ci seguono anche perchè ha esaminato e accolto un ricorso proposto da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti che evidenziava alcuni aspetti importanti dei soggetti (direttori di testate) non iscritti all’ordine dei giornalisti e la conseguente impossibilità di conseguire l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti da parte di chi vi lavora.
Secondo quanto è stato deciso dai giudici con la toga d’ermellino “deve ritenersi che, quando si iscrive ai sensi della legge n. 47 del 1948 un periodico o una rivista come a carattere tecnico, professionale, scientifico e se ne indichi come direttore un soggetto non iscritto all’albo dei giornalisti, la conseguente iscrizione di costui nell’elenco speciale implica che, agli effetti della legge n. 69 del 1963, il periodico o rivista non possano considerarsi mezzi di espressione di attività giornalistica”.
“Ne segue – conclude la Corte – che eventuali pubblicazioni su di esse non possono essere considerate come espressione di attività rilevante ai fini della legittimità di una richiesta di iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, a norma dell’art. 35 della legge n. 69 del 1963, in quanto esse non possono essere apprezzate come espressione di attività giornalistica occasionale e come tale legittimare detta iscrizione”.
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