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Disciplina militare e lesioni personali lievi tra soldati

Disciplina militare e lesioni personali lievi tra soldati

Suprema Corte di Cassazione sezione 1 penale
Sentenza 29.01.2014 n° 3974

Reati militari – Concorso – Rapporto occasionalità – Tutela servizio e disciplina – Valutazione giudice di merito

(articolo a cura dell’Avv.  Francesco Pandolfi )

Esercito ItalianoCon la sentenza n° 3974/14 la Corte di Cassazione sezione 1 penale affronta un caso nel quale un caporal maggiore dell’esercito viene riconosciuto responsabile del reato di lesione personale lieve, in danno di altro caporal maggiore, anziché di lesione aggravata come inizialmente contestato.

Il principio che si trae dalla lettura della pronuncia è il seguente: il contegno tenuto dall’imputato, per quanto integrante un reato militare, non risulta offensivo degli specifici interessi giuridici del servizio e della disciplina militare quando tale contegno è occasionalmente collegato al luogo militare e non è posto in rapporto di derivazione immediata e diretta con il servizio e la disciplina militare.

In punto di fatto, lo scontro tra i due militari aveva trovato origine dallo spostamento di un calorifero dalla tenda ospitante T. a quella ospitante C., con sostituzione di uno meno potente.

La decisione della Corte militare d’appello di Roma, di conferma della sentenza pronunziata dal Gip del Tribunale militare di Roma, veniva impugnata con ricorso per Cassazione dal Procuratore Militare della Repubblica presso la Corte d’appello militare, il quale aveva sostenuto che lo screzio tra i due militari era in realtà originato da cause di servizio e non da ragioni private, motivo per cui la Corte non avrebbe fatto buon governo degli accadimenti fattuali, nei quali doveva invece trovarsi la causa prima dello spostamento del predetto calorifero.

Il ricorso veniva respinto siccome ritenuto infondato, posto che i giudici del merito avevano infatti correttamente seguito le linee interpretative che la Corte di Cassazione aveva già fissato in alcuni suoi arresti: in particolare con sentenza Sez. 1, 8.10.2002, n. 41703, Rv 223064 era stato affermato che i fatti di violenza, minaccia e ingiuria commessi tra militari non integrano i reati di cui agli articoli 195 e 196 c.p.m.p. allorche’ risultino collegati in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina.

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