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Diserzione, simulazione e truffa militare

Diserzione, simulazione e truffa militare

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza 30 aprile 2014, n. 18252

Diserzione, Simulazione, infermità, Truffa militare, Conflitto positivo di giurisdizione,  Connessione procedimenti, reati comuni e militari, Presupposti, Gravità

(articolo a cura dell’Avv.  Francesco Pandolfi )

cassazioneCon la sentenza n° 18252/14 che si commenta di seguito, la Cassazione si trova a dover risolvere un conflitto di giurisdizione sollevato dal Gup del Tribunale Militare di Roma nei confronti del Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La questione ruota intorno alla portata dispositiva dell’articolo 13 c.p.p. comma 2, in forza del quale “la connessione di procedimenti fra reati comuni e reati militari opera soltanto qualora il reato comune sia piu’ grave di quello militare “avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16, comma 3“.

Dalla lettera della disposizione del codice emerge che la connessione a favore della giurisdizione del giudice ordinario e’ confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia piu’ grave o di pari gravita’ rispetto a quello militare.

Nel caso in esame, essendo il reato comune ( punito con la reclusione da quattro mesi a due anni ) meno grave di quello militare, dichiara la giurisdizione del Tribunale militare di Roma limitatamente al reato di cui all’articolo 234 c.p.m.p., comma 2, cui dispone la trasmissione degli atti relativi.

 

 

Articolo 234 – Codice Penale Militare di Pace
Truffa

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

  1. se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
  2. se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.

La condanna importa la rimozione.

Articolo 13 Codice di Procedura Penale
Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [102, 134 Cost.], è competente per tutti quest’ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario

Articolo 640 Codice Penale
Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Testo sentenza 30 aprile 2014, n. 18252

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma ha sollevato conflitto positivo di giurisdizione nel procedimento penale a carico di (OMISSIS), imputato di diserzione, simulazione di infermita’ e truffa militare, continuate e pluriaggravate (articolo 148 c.p.m.p., n. 2, articolo 159 c.p.m.p., articolo 234 c.p.m.p., commi 1 e 2, articolo 47 c.p.m.p., n. 2; articolo 81 cpv. c.p.), in relazione al procedimento penale a carico dello stesso imputato, in fase di udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

 Il giudice militare rileva che nel corso dell’udienza preliminare il difensore dell’imputato aveva prodotto verbale dell’udienza preliminare del tribunale campano, da cui emergeva che il giudice ordinario procedeva ex articoli 477 e 482 c.p. anche in relazione ai certificati medici (OMISSIS), compresi nel capo d’imputazione per cui anch’esso giudice militare procedeva, ed aveva chiesto declaratoria di difetto di giurisdizione, in quanto i reati militari erano connessi con reato comune piu’ grave, previa riqualificazione, ai fini della questione di giurisdizione, il falso in certificato, come falso ideologico in atto pubblico.

Il predetto giudice contesta la tesi di quello ordinario di essere munito di giurisdizione, in quanto la truffa comune per cui egli procede nella forma aggravata dal comma 2 e’ punita anche con la pena della multa (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 1.549), diversamente dal reato militare che e’ punito solo con la pena detentiva della reclusione militare da uno a cinque anni.

 Rileva invece che tra truffa comune e truffa militare intercorre un rapporto di specialita’, da risolvere nel senso della prevalenza dell’articolo 234 c.p.m.p., comma 2, in quanto norma speciale sotto il profilo del soggetto agente.

 Quanto alla natura dei certificati medici, pur accogliendo la tesi affermata in giurisprudenza che si tratti di un falso in atto pubblico commesso da privato (articoli 476 e 482 c.p. ), la pena prevista oscillerebbe tra otto mesi e quattro anni, comunque inferiore a quella prevista per la truffa militare, con conseguente mantenimento della giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria militare.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice militare.

 Sussiste un conflitto positivo di giurisdizione, poiche’ il GUP sammaritano e il GUP del Tribunale militare di Roma procedono nei confronti di (OMISSIS) per lo stesso reato di truffa.

Il primo anche per un reato di falso.

A norma dell’articolo 13 c.p.p. comma 2, la connessione di procedimenti fra reati comuni e reati militari opera soltanto qualora il reato comune sia piu’ grave di quello militare “avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16, comma 3”.

Dalla lettera della disposizione del codice emerge che la connessione a favore della giurisdizione del giudice ordinario e’ confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia piu’ grave o di pari gravita’ rispetto a quello militare.

La prevalenza della giurisdizione ordinaria su quella militare, non si applica quando il reato piu’ grave sia quello militare, dovendosi in questo caso ritenere che non possa farsi riferimento alla disciplina della connessione per giustificare l’integrale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, e che i procedimenti debbano restare separati: quello relativo al piu’ grave reato militare rientra nella cognizione del giudice speciale, mentre quello riguardante il reato comune resta compreso nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nel caso di specie, l’articolo 234 prevede che “Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, e’ punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena e’ della reclusione militare da uno a cinque anni:

  1. se il fatto e’ commesso a danno dell’amministrazionemilitare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare
  2. se il fatto e’ commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorita’”.

Nel raffronto con l’articolo 640 c.p., la norma militare riveste carattere speciale, sia in relazione all’agente, che al soggetto passivo, specificamente individuati nel “militare” e nell’amministrazione militare, mentre nella norma comune il soggetto attivo e’ indicato genericamente con il termine “chiunque”, e l’offeso del reato puo’ essere lo “Stato” o “altro ente pubblico“.

Essendo contenuti nel suddetto reato militare, rispetto al corrispondente reato comune di truffa, i predetti elementi specializzanti, deve ravvisarsi un concorso apparente di norme, poiche’ nella struttura del reato militare sono compresi anche gli elementi obiettivi e subiettivi propri del reato comune, il quale resta assorbito nella struttura normativa del reato militare (V. Sez. 1, Sent n. 26188 del 11/5/2011, Renna; Sez. 1 sent. n. 4069 del 31.10.1991, Rv. 189190).

 La giurisdizione a conoscere del reato di truffa militare di cui all’articolo 234 citato spetta al tribunale militare.

Invece, la giurisdizione per il reato comune di cui agli articoli 477 e 482 c.p. nella configurazione datane dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio, non suscettibile di riqualificazione in via incidentale ai limitati fini della risoluzione della questione di giurisdizione come richiesto dal difensore dell’imputato, spetta al giudice ordinario.

 Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.5135/05: “quando esiste connessione tra procedimenti di competenza del Giudice ordinario e procedimenti di competenza del Giudice militare, la giurisdizione spetta per tutti al Giudice ordinario, a norma dell’articolo 13 c.p.p. comma 2, soltanto se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune e’ piu’ grave di quello militare, mentre in tutti gli altri casi rimangono separate le rispettive sfere di giurisdizione“.

 E, nel caso in esame, il reato comune (punito con la reclusione da quattro mesi a due anni) e’ meno grave di quello militare.

 Pertanto, dichiara la giurisdizione del Tribunale militare di Roma, limitatamente al reato di cui all’articolo 234 c.p.m.p., comma 2, cui dispone la trasmissione degli atti relativi.

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