Sentenze Cassazione

Divorzio, audizione dei figli minori

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Divorzio, audizione dei figli minori
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 5 giugno – 2 luglio 2014, n. 15143
Presidente Vitrone – Relatore Nazzicone

La Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha affermato l’obbligo del giudice di sentire i minori in tutti i procedimenti che li riguardano e, pertanto, anche in quelli relativi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La ratio di questa decisione sta nel fornire al giudice una concreta situazione del caso e poter così, grazie ai pareri raccolti, decidere in base alle effettive esigenze e volontà dei figli.

Unico limite: la volontà del minore di non essere sentito.

Si legge nella sentenza “il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, salvo che egli motivi espressamente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino, essendosi inoltre precisato che, qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti (Cass. 15 maggio 2013, n. 11687)“.

Precisano i giudici di Piazza Cavour che “l’audizione è adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che riguardino i minori, in particolare relative all’affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, e dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, salvo che l’ascolto possa essere in contrasto con gli interessi superiori del minore: dunque, senza alcun automatismo“.

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