Divorzio, morte di uno dei coniugi, questioni patrimoniali
Divorzio, morte di uno dei coniugi, questioni patrimoniali
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 1
ordinanza 16 aprile – 24 luglio 2014, n. 16951
Presidente Di Palma– Relatore Bisogni
La Suprema Corte di Cassazione, nell’ordinanza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha affermato che “la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio integra un capo autonomo della sentenza che, in difetto d’impugnazione, passa in giudicato anche in pendenza di gravame contro le statuizioni sull’attribuzione e sulla quantificazione dell’assegno;”
Pertanto, secondo gli ermellini “il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessazione della materia del contendere, ma prosegue, nonostante il decesso di uno dei coniugi (cfr. Cass. civ. n. 8874 dell’11 aprile 2013).”
Si legge inoltre nell’ordinanza : “Se è vero infatti che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell’assegno.
Ferma infatti la pronuncia dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ormai passata in giudicato, resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e dei loro eredi”.
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