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Divorzio, contro i provvedimenti emessi in sede di reclamo non è ammesso il ricorso per cassazione

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Corte di Cassazione – Sentenza 9671/2013

 

Divorzio, contro i provvedimenti emessi in sede di reclamo non è ammesso il ricorso per cassazione
Corte di Cassazione – Sentenza 9671/2013

La Cassazione ha recentemente osservato che, in materia di divorzio, non è impugnabile in Cassazione il provvedimento camerale che dispone le modalità di pagamento dell’assegno.

Con la sentenza 9671/2013 la Corte ha stabilito che il provvedimento relativo allo storno di parte dell’assegno pensionistico all’ex coniuge non è impugnabile in Cassazione e, pertanto, sulla base di queste considerazioni ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal marito nei confronti della moglie.

I giudici hanno osservato che ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 739 c.p.c. deve escludersi che (nei procediemnti in camera di consiglio) e contro i provvedimenti emessi in sede di reclamo, si possa ricorrere per cassazione.

Art. 739 Reclami delle parti
Contro i decreti del giudice tutelare si puo’ proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si puo’ proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e’ dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e’ dato in confronto di piu’ parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e’ ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

La Corte rappresenta che “l’uso sempre più diffuso del procedimento camerale, previsto dal Legislatore anche per risolvere controversie afferenti diritti soggettivi e status, ha condotto la giurisprudenza ad ammettere il ricorso straordinario per cassazione avverso decreti, emessi in sede di reclamo”.

Infine, i giudici di legittimità concludono precisando che “Si è pervenuti così ad affermare che l’ammissibilità del ricorso è subordinata alla presenza di vari requisiti: posizioni di diritto soggettivo o di status, decisorietà e definitività”.

Quanto alla corresponsione diretta di assegno, a carico del terzo debitore, il provvedimento, all’evidenza, non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all’assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso, non ha dunque carattere di decisorietà, e non è definitivo, potendo essere modificato, seppur a seguito di mutamento delle circostanze”.

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