Sentenze Cassazione

Divorzio, restituzione somme in caso di figli economicamente indipendenti

Divorzio, restituzione somme in caso di figli economicamente indipendenti
Suprema Corte di Cassazione I Sezione Civile
Sentenza 21 gennaio – 23 maggio 2014, n. 11489
Presidente Vitrone – Relatore Giancola

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza, che si riporta al link in fondo alla pagina ha esaminato un caso molto interessante relativo alla revisione delle condizioni di divorzio e, più nello specifico, nel caso in commento, la Corte di Piazza Cavour ha ordinato la restituzione delle somme percepita dalla ex moglie motivando questa decisione sulla base della indipendenza economica delle figlie.

Infatti, secondo i giudici del Palazzaccio, il contributo per il mantenimento delle tre figlie che veniva corrisposto dal padre alla ex moglie sarebbe dovuto solo nel caso in cui queste non risultassero economicamente autonome e, pertanto, poichè vi era stata presentata una domanda di revisione delle suddette condizioni, che aveva portato alla riduzione della somma da versare (poichè il contributo doveva essere versato soltanto nei confronti di una delle figlie) e, dunque, accertato il conseguimento dell’indipendenza economica delle figlie, ne ha ordinato la restituzione delle somme in eccesso che erano state corrisposte.

D’altra parte, continua la Corte, “la ritenzione non poteva nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare, il che non può in linea di principio evincersi nel caso in cui la loro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia, come nella specie, già divenuto economicamente autonomo ed in cui l’accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell’obbligo di mantenimento di un genitore sia giudizialmente controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell’altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, se accolta“.

Conclusivamente gli ermellini accolgono il primo motivo del ricorso cassando la sentenza impugnata e con pronuncia nel merito ex art. 384 c.p.c., hanno respinto l’appello proposto dalla ex moglie condannando quest’ultima al pagamento in favore dell’ex marito delle spese del secondo grado e del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Articolo 384 Codice di Procedura Civile
Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.
Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Per conoscere i motivi del ricorso e quelli che hanno portato a questa decisione

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