Sentenze Cassazione

Droga, lieve entità, attenuante. Chiarimenti della Cassazione

Droga, lieve entità, attenuante. Chiarimenti della Cassazione
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 10 aprile – 14 maggio 2014, n. 19870
Presidente Teresi – Relatore Gazzara

Con la sentenza che di seguito si riporta la Cassazione ha affrontato un tema molto interessante ovvero ciò che significa, giuridicamente parlando, lieve entità al fine dell’attenuante in materia di condotta di spaccio di stupefacenti.

Secondo la Suprema Corte, infatti, richiamando alcune decisioni sul punto e ribadendone il principio nelle stesse espresso ma anche tenendo presente la sopravvenuta sentenza della Coorte Costituzionale n. 32/2014 (che ha dichiarato la non conformità a Costituzione dei d.L. 272/05, convertito in L. 49/06), ha osservato che il concetto stesso di lieve entità (e dunque la sussistenza dell’attenuante) deve sempre essere complessivamente valutato insieme a tutti gli altri parametri previsti dal. art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/1990 ovverosia valutazione dei mezzi, dei modi e delle circostanze d’azione relative al caso concreto.

Si legge nella sentenza, “La pronuncia della Consulta ha come conseguenza la applicazione nel caso in esame delle fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa, contenuta nel d.P.R. 309/90, con particolare riguardo alla entità della pena da infliggere per i reati concernenti le sostanze incluse nelle tabelle Il e IV, allegate alla legge“.

In particolare, concludono gli ermellini “le condotte di detenzione illecita di sostanza psicotropa qualificata “droga leggera” risultavano, e oggi risultano, punibili con la reclusione da anni 2 ad anni 6, oltre la multa, dunque con pena edittale diversa e minore da quella assunta come riferimento dal giudice di merito, visto che la Corte distrettuale ha ritenuto di non potere effettuare alcun intervento in melius sul trattamento sanzionatorio sul rilievo che il Gip era partito, nel determinare la sanzione, dal minimo edittale di anni 6 di reclusione“.

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