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D’ufficio la condanna alle spese per chi perde la causa.

Cassazione Civile – Sentenza n. 9016 del 5 giugno 2012 – Sentenze – Cassazione: spese legali per chi vince la causa anche d’ufficio.

La Cassazione, con la sentenza n. 9016/2012 ha stabilito che il giudice, anche d’ufficio, è tenuto a condannare la parte soccombente al pagamento delle spese legali affermando l’irrilevanza del fatto che queste possano o meno essere richieste dalla parte vittoriosa. Si giunge a questa decisione in seguito ad una vicenda che ha avuto quale protagonista un avvocato che dopo aver sostenuto una causa innanzi agli organi di giurisdizione tributaria (sia in primo che in secondo grado) ha dovuto intraprendere un’altra azione giudiziaria, giunta fino alla massima Corte, per vedersi finalmente corrisposto il corrispettivo dovuto per l’attività dallo stesso prestata in qualità di avvocato.
In Cassazione l’avvocato ha manifestato ai Supremi Giudici i motivi delle a sostegno del ricorso e, tra questi vi era anche la violazione dell’articolo 91 del codice di procedura civile in cui al I comma specifica che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
L’avvocato fa presente alla Corte che tale circostanza appena descritta non è stata rispettata in quanto non era stato detto nulla riguardo alle spese del giudizio di primo grado tenutosi innanzi alla commissione tributaria provinciale che, comunque, non erano mai liquidate.
La Corte accoglie il ricorso dell’avvocato e ricorda che il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, e, pertanto, ammette la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della parte soccombente, precisando che si debba procedere anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita volontà di quest’ultima di rinunziarvi.
In conclusione, per i Giudici della Corte non è necessario che la parte non soccombente chieda il rimborso delle spese legali in suo favore, in quanto il rimborso delle spese verrebbe meno soltanto qualora vi fosse una esplicita rinuncia delle stesse.

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