Sentenze Cassazione

È razzismo inviare lettere discriminatorie. Per la Cassazione scatta l’aggravante.

La Cassazione, con la sentenza n. 19265 del 21 maggio 2012, ha chiarito quando scatta l’aggravante delle finalità di discriminazione a chi minaccia per odio razziale, anche se lo fa in una missiva privata non destinata a terzi.

La Cassazione, analizzando un caso di procurato allarme per l’Autorità e minacce aggravate da motivi di odio etnico, ha ritenuto di non dover escludere l’aggravante della finalità di discriminazione precisando che “per la configurazione dell’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (D.l. 122/1993, articolo 3, conv. in L. 205/1993), non è necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all’esterno e a suscitare il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giacché ciò varrebbe a escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in cui razione lesiva si svolga in assenza di terze persone. La circostanza aggravante è configurabile, inoltre, quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, a un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente”.
Nel caso di specie, l’imputato, già condannato in sede d’Appello, aveva inserito  in una lettera polvere bianca con riferimento alla sostanza tossica dell’antrace e frasi di odio razziale ed etnico.

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