Sentenze Cassazione

É reato far pesare alla moglie di non percepire un proprio reddito

Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – Sentenza n. 40845
É reato far pesare alla moglie di non percepire un proprio reddito
 
La cassazione ha stabilio che cosrituisce reato offendere la propia moglie perché non porta uno stipendio in casa. I giudici hanno precisato che se la moglie non lavora il marito, se non vuole commettere il reato di maltrattamenti in famiglia, non deve farglielo pesare.
Questo é quello che emerge dalla sentenza n. 40845 con la quale la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna emessa in appello (2 anni di reclusione pena sospesa) nei confronti di un uomo colpevole di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia per il modo in cui, fin dai primi giorni i matrimoio, si rivolgeva alla moglie spesso apostrofata “con epiteti offensivi” e alla quale faceva “pesare il fatto di non contribuire al menage familiare e di essere a suo completo carico in quanto ancora impegnata negli studi universitari”.
Oggetto del procedimento penale instauratosi nei confronti dell’uomo vi era anche il reato di violanza sessuale che peró non si é concretizzato (se non a livello di tentativo) per la prontezza della moglie che é riuscita a chiudersi dentro il bagno.
La difesa chiedeva l’assoluzione dell’imputato ma sia la corte territoriale sia quella di legittimitá hanno ravvisato nel comportamento dell’uomo degli elementi penalmente rilevanti e, pertanto, nonostante le attenuanti, la decisione finale é stata una sentenza di condanna.
La terza sezione penale, nelle motivazioni della sentenza, si é soffermata su “quei caratteri di ripetitivita’ degli episodi di violenza morale e fisica” che integrano il reato di maltrattamenti. L’imputato, affermano i giudici, “era solito offendere la moglie rivolgendosi a lei con epiteti infamanti ed umilianti, facendole pesare di essere a suo carico non percependo un proprio reddito, si’ da instaurare un regime di vita logorante, volto al continuo discredito della moglie, annientandone la personalità”.
Infine gli ermellini, riguardo alla violanza sessuale, ricordano che “cio’ che rileva ai fini della configurabilità del reato in esame é la sussistenza di un’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, cioe’ la liberta’ di autodeterminazione in ambito sessuale”, e non puo’ “ritenersi rilevante, ai fini dell’esclusione dell’antigiuridicita’ della condotta, il particolare contesto in cui e’ stata posta in essere, caratterizzata dall’esistenza di un rapporto coniugal fra la vittima e l’imputato, da poco tempo naufragato, e le motivazioni del tentativo di recuperare il rapporto matrimoniale, prese in considerazione dai giudici di appello per riconoscere l’attenuante”

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