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E’ valido l’atto mancante di alcune pagine purchè sia comprensibile.

Con la sentenza n. 8095, depositata il 23 maggio 2012, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione, un orientamento consolidato, ha deciso che la mancanza di alcune pagine della copia dell’atto processuale notificato assume rilievo soltanto in quelle ipotesi dove ciò ha di fatto impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto compromettendone le garanzie della difesa e del contraddittorio.
L’atto processuale contestato e che ha dato origine all’intera vicenza giunta fino alla massima Corte era un atto di precetto (mancante di due pagine) notificato ad una società sportiva (che aveva comunque presentato opposizione) relativo ad un contratto di ingaggio.
Nella fase di merito i giudici hanno giustamente osservato che vi era la possibilità da parte della Società di prendere visione dell’originale dell’atto in contestazione (che era comunque comprensibile) depositato in cancelleria e chiedere un termine per intregrare le proprie difese.
Gli ermellini, rigettando il ricorso della Società hanno affermato il principio per cui vi è la validità dell’atto notificato nonostante le pagine mancanti purchè queste non ne impediscano la comprensione.

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