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Eccesso di velocità. Una colica non costituisce emergenza

Eccesso di velocità per una colica renale
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 2
Sentenza 11 aprile – 24 settembre 2014, n. 20121
Presidente Petitti – Relatore Parziale

corte-cassazione-Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso relativo alla violazione delle norme del codice della strada, nello specifico quelle riguardanti il superamento dei limiti di velocità.

La sentenza in commento è molto interessante perchè non tratta un comune caso di eccesso di velocità perchè l’uomo che ha commesso la violazione si giustificava la propria condotta di guida perchè piccoli calcoli nel rene sinistro (cd renella) gli provocavano violente coliche e quindi correva per recarsi nel più breve lasso di tempo presso il più vicino ospedale per essere tempestivamente assistito e curato.

Il Tribunale de L’Aquila rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata perché «la colica renale ed il dolore prodotto da tale patologia, sicuramente rappresentano uno stato di malattia, ma non possono integrare una ipotesi di stato di necessità di cui alla citata norma, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a temi». Secondo il difensore del ricorrente, «il B.i, affetto da colica renale, [ ..] trovandosi in una situazione da lui ritenuta di pericolo imminente per il proprio stato di salute, ha violato le norme del Codice della Strada per recarsi nel più breve lasso di tempo presso il più vicino ospedale per essere ivi tempestivamente assistito e curato. Tale stato di cose, in ossequio all’art. 54 c p. e all’art. 4 L n. 6891198 1, giustificava la condotta del ricorrente, il quale agì in stato di evidente e oggettiva necessità».
Osserva poi che «quand’anche non fosse ravvisabile quello stato di grave pericolo ma, soltanto “l’erronea convinzione” e “sensazione di trovarvisi”» trovava applicazione l’esimente stante «l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione non colpevole in quanto provocata da circostanze oggettive (cfr., Cass. Civ., Sei I, 10.1.2005, n. 287), orientamento poi ribadito anche dalla Sezione II (cfr., Cass. Civ., Sei II, 19.6.2009, n. 14515)».
Conclude osservando che il pericolo per la propria salute rappresenti di per sé, indipendentemente da qualsivoglia ulteriore valutazione, ..] lo stato di necessità nel senso indicato dalle norme“.

Gli ermellini hanno rigettato il ricorso riprendendo le osservazioni del Tribunale che evidenziava il fatto che “il ricorrente andava ad una velocità di 141 Km/H in un tratto di strada in cui vigeva il limite di 70 Km/h, ed in prossimità di una stagione ferroviaria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Il contemperamento degli interessi in gioco, ovvero, lo stato di salute dell’appellante affetto da una colica renale e la incolumità degli utenti della strada, esposti al potenziale pericolo di danni causati da un auto che viaggia ad una velocità di 141 Km/h, in un tratto di strada frequentata anche da pedoni, adulti e bambini, non consentono di dare rilevanza giuridica scriminante, alla malattia del ricorrente, che nel caso di specie, non rappresentava, comunque, un pericolo per la vita dell’appellante

Secondo la Corte, “il giudice dell’appello ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte al riguardo dell’applicabilità, in materia di sanzioni amministrative, delle cosiddette esimenti, e in particolare dello stato di necessità. Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare il condiviso principio secondo il quale: «in tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di viola ione dell’ari. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l’invocato stato di necessità dovuto all’esigenza di rispettare i tempi di una consulta come medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell’applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall’ari. 4 della legge n. 689 del 1981 – l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo» (Cass. n. 14286 del 2010, rv. 613449). Nonché il seguente «in tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell’autore dell’illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l’erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, f interessato deduca una determinata situazáone di fatto a sostegno dell’operatività di un`esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio. (In applicazione del principio, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell’invocato stato di necessità, effettivo o putativo, per avere l’interessato dedotto l’assoluta necessità di recarsi in ospedale per eseguire degli accertamenti clinici, in quanto non era stata provata la necessità di salvare sé o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l’unico mezzo della commissione dell’illecito)» (Cass. n. 15195 del 2008, Rv. 603581). Tali chiari principi sono stati applicati al caso di specie, non essendo riuscito il ricorrente a fornire una prova convincente sulla «assoluta necessità di recarsi in ospedale per [ ..] salvare sè o ad altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno alla persona, con l’unico mero della commissione dell’illecito» e cioè procedendo alla velocità di 140 km/h in zona abitata con limiti a 70 km/h specie a fronte di una patologia che, se grave, avrebbe seriamente potuto compromettere le capacità di guida con evidente pericolo per l’incolumità delle persone e, se non grave, non giustificava di per sé la condotta posta in essere

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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