Sentenze Cassazione

Equitalia paga le spese del giudizio per colpa dell’Agenzia delle Entrate

Cassazione Civile - Quinta Sezione Sentenza n. 6906 del 20 marzo 2013

La Cassazione segna un altro colpo nei confronti di Equitalia. Con la sentenza n. 8402/2012 la suprema corte ha condannato l’Ente a pagare le spese del giudizio anche quando la cartella di pagamento é stata notificata in ritardo dall’Agenzia delle Entrate. Questa decisione rende l’ente responsabile anche se il fatto (il ritardo nella notifica) non sia conseguenza di una propria responsabilità e, pertanto, sul punto sarà inutile formulare qualsiasi eccezione.

La sesta sezione civile della Cassazione giunge a tale conclusione basandosi sul principio della soccombenza contenuto nell’art. 91 c.p.c. “La parte ricorrente (Equitalia), fondando le proprie argomentazioni sull’asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all’ esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull’ accertamento della colpa nella causazione dell’evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria”.

La Corte ha infine osservato che “il motivo si palesa infondato anche in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione delle spese di lite riservato al giudice dall’art. 92, co.2, c.p.c.”.

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