In materia di assegno divorzile la Cassazione (I Sez. Civ.), con la Sentenza n. 23776, depositata il 14 novembre 2011, ha stabilito che per l’avente diritto è irrilevante aver ereditato un cospicui patrimonio immobiliare.
Per i Supremi Giudici “l’accertamento del detto diritto va effettuato verificando l’adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio”.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, vi era una significativa sproporzione tra i redditi delle parti avendo l’ex marito “la disponibilità di quasi il doppio delle risorse”.