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Errata diagnosi, risarcimento del danno se il veterinario sbaglia terapia

Errata diagnosi, risarcimento del danno se il veterinario sbaglia terapia
Suprema Corte di Cassazione civile sezione III
Udienza del 26/03/2014 – deposito 23/07/2014
Sentenza n. 16769/2014
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

veterinarioLa sentenza che di seguito si riporta ha esaminato il caso di un medico veterinario che è stato condannato a risarcire il danno al proprio cliente poichè, sbagliando diagnosi e la terapia a cui sottoporre un cane che aveva in cura, ne ha provocato il decesso.

Il veterinario in pratica aveva sottoposto il cane alla terapia adottata per la puntura di un calabrone mentre invece l’animale era stato morso da una vipera.

Il veterinario (vittorioso in primo grado innanzi al giudice di pace ma condannato dal Tribunale al risarcimento del danno per un importo pari a 2000,00 euro) ha portato il caso fin dentro le mura del Palazzaccio ricorrendo con diversi motivi che però, a parere dei Supremi Giudici, ripropongono “una serie di circostanze di fatto che dovrebbero asseritamente indurre il capovolgimento del giudizio di responsabilità medico – veterinaria posto a base della decisione impugnata” ma che in concreto non evidenziano il vizio dell’omessa o insufficiente motivazione.

La Corte ricorda quindi che “l’orientamento consolidato per cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito; al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (ex multis, Cass. n. 8718 del 27/04/2005). Si è inoltre stabilito (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013) che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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