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Errore medico, la Cassazione depenalizza la colpa lieve

Errore medico, la Cassazione depenalizza la colpa lieve
Corte di Cassazione IV Sezione Penale

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui non ha più rilevanza penale la condotta medica connotata da colpa lieve collocata «all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica».

Questa è stata la decisione presa dalla IV sezione penale della Cassazione che era stata incaricata di risolvere la questione se l’articolo 3 della legge 189 dell’8 novembre 2012 (la legge Balduzzi o Decreto Sanità) abbia determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose «commesse dagli esercenti le professioni sanitarie».

Gli ermellini, in base a quest principio, hanno annullato la sentenza di condanna che era stata emessa nei confronti di un chirurgo che, mentre eseguiva un intervento di ernia al disco, provocava una emorragia al paziente provocandone la morte.

Il medico per salvarsi dalla condanna per omicidio colposo porta la questione innanzi alla Corte di Piazza Cavour che, analizzando il caso, ha escluso la rilevanza penale per colpa del clinico.

I giudici di legittimità, nel rispetto del principio del “favor rei”, hanno deciso che non sussiste alcuna una rilevanza penale del comportamento del professionista e, quindi hanno provveduto a cassare la decisione presa nel corso della fase di merito.

Secondo la Cassazione, poichè l’intervento è stato eseguito nel rispetto “dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica”, il chirurgo non è punibile penalmente.

In poche parole, quello che emerge dalla sentenza è che il medico che segue alla lettera le linee guida di riferimento disposte dalla comunità sciantifica per quel determinato intervento, nel caso in cui quest’ultimo vada male, non ne rispondà penalmente.

Lo scopo di questa Legge è quello di permettere ai medici di operare in tranquillità senza pensare a cosa potrebbe accadere nel caso in cui l’operazione andasse male.

Resta immutato comunque il diritto ad ottenere il risarcimento in sede civile.

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