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Espropriazione per pubblica utilita’ e automatica perdita dell’animus possidendi

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Espropriazione per pubblica utilita’ e automatica perdita dell’animus possidendi
Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile
Sentenza del 14 novembre 2013 n. 25594
Presidente M. Oddo, Relatore A. Carrato

Con la sentenza che di seguito riportiamo, la seconda sezione civile della suprema corte di cassazione, in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha affermato che “il decreto di espropriazione non comporta, di per sé, la perdita dell’animus possidendi sul bene da parte del precedente proprietario, il quale, pertanto, potrà legittimamente invocare il compimento in suo favore dell’usucapione, qualora l’espropriante non abbia poi proceduto all’immissione in possesso, né attuato il previsto intervento urbanistico“.
Leggi il testo della sentenza – Corte di Cassazione Sentenza n. 25594_11_13

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