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Estinzione del reato e nullità insanabili

Corte di Cassazione sezione III Penale Sentenza 7 luglio – 23 ottobre 2015, n. 42703

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Estinzione del reato e nullità insanabili
Corte di Cassazione sezione III Penale
Sentenza 7 luglio – 23 ottobre 2015, n. 42703
Presidente Fiale – Relatore Di Nicola

Ritenuto in fatto

1. F.P., personalmente e tramite il difensore, ricorre per cassazione impugnando la sentenza predibattimentale del 6 marzo 2014 con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato, in riforma di quella emessa dal tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia, non doversi procedere nei confronti del ricorrente per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, disponendo la revoca dell’ordine di demolizione.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza il ricorrente solleva due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 127 codice di procedura penale in relazione all’articolo 469 stesso codice (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale).
Assume il ricorrente come l’impugnata sentenza sia viziata da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale, per violazione del diritto dell’imputato ad intervenire nel processo, avendo la Corte d’appello pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza che alcun avviso di fissazione di udienza sia mai stato preventivamente notificato al ricorrente o al suo difensore.
Osserva il ricorrente come non sia in discussione la questione circa l’obbligo da parte del giudice di dichiarare, ai sensi dell’articolo 129 dei codice di procedura penale, l’esistenza di una causa estintiva del reato e tuttavia una tale declaratoria può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico ma non anche per la fase predibattimentale, come più volte ha statuito la stessa Corte di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’articolo 181 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale).
Sostiene il ricorrente come la sentenza impugnata sia comunque illegittima per avere la Corte d’appello, nel dichiarare l’estinzione anche dal reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, omesso di revocare la sanzione dell’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, applicata dal primo giudice con la sentenza di condanna.

Considerato in diritto

1. II ricorso è fondato sulla base dei secondo motivo.
2. II primo motivo è invece infondato.
2.1. Sulla questione sollevata dal ricorrente le soluzioni apprestate dalla giurisprudenza di legittimità non sono univoche.
Secondo un primo orientamento, citato anche dal ricorrente, la sentenza con la quale la Corte d’appello dichiari “de plano” prima del dibattimento l’estinzione dei reato, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull’intervento e assistenza dell’imputato, non è nemmeno giustificata dall’art. 129 cod. proc. pen., la cui prescrizione dell’obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche per la fase predibattimentale (Sez. 2, n. 47432 del 25/11/2009, Mazza, Rv. 246796; Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012, Napoli, Rv. 254351).
Al medesimo approdo giungono le pronunce secondo le quali, nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia dichiarato “de plano” l’estinzione dei reato per prescrizione prima del dibattimento, perché solo il giudice dei merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutti gli atti dei processo (Sez. 6, n. 28478 dei 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv. 262833).
2.2. Secondo un altro indirizzo, che il Collegio condivide ed al quale occorre dare continuità, il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 4, n. 36896 dei 13/06/2014, Volpato, Rv. 260299).
Va ricordato che l’art. 469 cod. proc. pen. consente il proscioglimento per prescrizione anche prima del dibattimento, se questo non è necessario per il relativo accertamento, purché sia assicurato il contraddittorio e non vi sia opposizione del pubblico ministero e dell’imputato.
Ne consegue che non è in discussione, nel caso in esame, la nullità della sentenza predibattimentale per radicale violazione del principio dei contraddittorio ma il fatto (ulteriore) che il giudice di merito abbia omesso di rilevare l’esistenza di una causa di proscioglimento nel merito di immediata evidenza, preclusiva di una pronuncia, comunque ampiamente liberatoria, dichiarativa di una causa di estinzione del reato e della quale il ricorrente si duole, tanto da volerla rimossa.
2.3. Sotto il vigore del codice abrogato le Sezioni Unite Marino, limitatamente al vizio di motivazione, avevano affermato il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronunzia di annullamento, è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993 Marino ed altri, Rv. 192471).
Il principio è stato da ultimo riaffermato, in relazione al codice di rito, dalle Sezioni Unite Tettamanti, e logicamente esteso anche alle cause di nullità, essendo stato ribadito, senza oscillazioni, il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite Cremonesi secondo il quale, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità di ordine generale non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice dei merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 11/01/2002, Cremonesi, Rv. 220511), indirizzo immediatamente confermato dalle Sezioni Unite Conti secondo cui il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403).
Perciò, secondo il dictum assolutamente costante delle Sezioni Unite, si deve ritenere che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione o nullità di ordine generale della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti Rv. 244275).
2.4. Questi insegnamenti sono stati, anche di recente, condivisi bilmente ribaditi con l’affermazione che, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo che l’operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 21/01/2015, Riotto, Rv. 262277; Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Luongo, Rv. 256625).
Dunque il principio enunciato dalla sentenza Volpato non è isolato e, peraltro, la considerazione – secondo la quale, quando la causa estintiva del reato è stata illegittimamente dichiarata inaudita altera parte, essa si risolve in una violazione del contraddittorio con la conseguenza che la nullità imporrebbe l’annullamento della decisione perché solo dagli atti del processo, il cui esame è precluso al giudice di legittimità, è possibile stabilire l’esistenza della causa più favorevole reclamata – non è priva di fondamento teorico ma non può trovare lo sbocco indicato, richiedendo una soluzione diversa e più compatibile con l’esigenza di assegnare una “ragionevole durata” al processo, sulla base di quanto imposto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Va in primo luogo considerato che, in siffatti casi, non è sufficiente che il ricorrente eccepisca la nullità di ordine generale, chiedendo una regressione del processo all’esito della quale il giudice del merito, integrato il contradditorio, ugualmente sarebbe obbligato a dichiarare, in mancanza di una causa evidente dell’innocenza, l’estinzione del reato, ma è necessario che indichi specificamente nel ricorso gli atti del processo dai quali risulti la causa di proscioglimento nel merito di immediata evidenza (ictu oculi) perché, rispetto al risultato che il ricorrente si ripromette di conseguire eccependo la nullità, il ricorso, che non contenga le precise indicazioni circa l’esistenza di una causa di proscioglimento nel merito di immediata evidenza, priva il motivo di specificità, rendendolo generico e pertanto inammissibile sicché la pretesa di una pura e semplice regressione con la logica previsione dell’applicazione, nel giudizio di rinvio, della medesima causa estintiva rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo.
In secondo luogo, l’onere di specifica indicazione dell’evidentía innocentiae consente alla Corte di cassazione di rimediare all’errore denunciato, senza la necessità di dover procedere ad una rilettura degli atti processuali (come, del resto, normalmente avviene quando è la Corte stessa a dichiarare l’esistenza di una causa estintiva annullando senza rinvio la sentenza impugnata), posto che la causa di proscioglimento nel merito reclamata deve risultare ictu oculi, con la conseguenza che, nel concorso tra una causa di nullità di ordine generale ed una causa estintiva del reato, l’annullamento con rinvio deve essere disposto solo quando è l’operatività della causa di estinzione del reato a richiedere specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio.
2.5. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato esclusivamente ad eccepire la violazione di legge per la rilevata nullità consistita nell’avere la Corte d’appello, con sentenza predibattimentale, dichiarato de plano l’estinzione del reato per prescrizione ma non ha indicato alcun atto dal quale sarebbe risultata evidente l’esistenza di una causa di proscioglimento del merito prevalente sulla causa estintiva dichiarata.
3. II secondo motivo è fondato.
L’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, previsto per il reato paesaggistico, va obbligatoriamente emesso, ai sensi dell’art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, con la sentenza di condanna o con sentenze a questa equiparate (come la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti e, in tal caso, pure in difetto di accordo, o il decreto penale di condanna), in quanto si tratta di statuizioni obbligatorie e sottratte alla disponibilità delle parti (Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539) ma va revocato nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione dal giudice dell’impugnazione, fermo restando l’autonomo potere-dovere dell’autorità amministrativa in proposito (Sez. 3, n. 51010 del 24/10/2013, Criscuolo, Rv. 257916; Sez. 3, n. 4798 del 06/02/2003, dep. 06/02/2004, Buono, Rv. 229346).
Avendo la Corte d’appello revocato solo l’ordine di demolizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente all’omessa revoca dell’ordine di rimessione in pristino, che va eliminato.
Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa revoca dell’ordine di rimessione in pristino, ordine che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

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