Falso avvocato danneggia la categoria
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 4 aprile – 18 luglio 2014, n. 31814
Presidente Dubolino – Relatore Caputo
L’imputato veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, liquidati in via equitativa.
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena irrogata all’imputato, confermando nel resto la sentenza.
Le osservazioni della Corte di Cassazione: “La sentenza di primo grado, richiamata dalla conforme sentenza di appello che si integra con essa (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha rilevato il discredito causato dall’attività dell’imputato all’intera categoria forense e il pregiudizio di carattere patrimoniale derivato, sia pure indirettamente, ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto dall’autore del fatto, argomentazione, questa, pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in tema di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l’ordine è preposto, Sez. 4, n. 22144 del 06/02/2008 – dep. 03/06/2008, Dodi ed altri, Rv. 240017)“.
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze del ricorrente eccetto quella riguardante la qualificabilità della condotta descritta al capo a) come reato ex art. 495 c.p. anzichè come illecito amministrativo di cui all’art. 498 comma secondo c.p. e, pertanto, limitatamente per questa circostanza, ha rinviato alla Corte di Palermo affinchè rideterminasse la pena, affermando che “il Collegio ritiene di dover aderire, affermatosi prima della depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 498 cod. pen., orientamento in forza del quale commette il reato di esercizio abusivo della professione forense (contestato al ricorrente) chi rediga un atto giudiziario, compili e sottoscriva una citazione, una comparsa o un’istanza anche senza arrogarsi il titolo di avvocato o procuratore, laddove, qualora ciò avvenga, si realizza anche il reato (oggi, l’illecito amministrativo) di usurpazione di titoli, che può concorrere materialmente con il primo reato, tutelando le due norme, l’art. 348 e 498 cod. pen., distinti beni giuridici (Sez. 6, n. 10325 del 13/02/1978 – dep. 28/07/1978, Gicca, Rv. 139843)”.