Famiglia: niente assegno se c’è una nuova convivenza
Con la Sentenza n. 17195 dell’11 agosto 2011, la Cassazione ha finalmente stabilito che, l’instaurarsi di una famiglia di fatto, ovvero una relazione stabile e duratura di convivenza, dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rompe ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, pertanto, viene meno il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile.
In realtà, il “diritto all’assegno” entra in uno stato di quiescenza e può essere “riattivato” a causa della rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.