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Folgorato, ubriaco, proprietario, risarcimento, danno

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Folgorato, ubriaco, proprietario, risarcimento, danno
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 3
Ordinanza 7 novembre 2013 – 22 gennaio 2014, n. 1305
Presidente Segreto – Relatore Giacalone

Con la sentenza che riportiamo di seguito, la Cassazione ha esaminato il caso di un uomo, rimasto che dopo aver assunto droghe e alcool, è rimasto folgorato utilizzando una idropulitrice.

La questione controversa e che ha interessato Suprema Corte riguardava il risarcimento danni chiesto da genitore per la perdita del figlio, deceduto appunto per l’elettrofolgorazione.

La Corte ha ribadito che, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004; n. 376/2005; n. 4279/2008).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione ritenendo, da un lato, mancante il caso fortuito, consistente, nel caso in esame, nella condotta della vittima che si limitò a prendere in mano la lancia idropulitrice e, dall’altro, errata l’affermazione del giudice di primo grado, che aveva attribuito rilievo, in termini di interruzione del nesso di causalità psicologica, al dissenso del D.F.. La Corte d’Appello, inoltre, circa l’esclusione del concorso del fatto colposo della vittima, che al momento del decesso era in stato di intossicazione etilica e per abuso di droghe, motiva evidenziando come, ai fini dell’art. 205 1 c.c., non rilevano, gli stati soggettivi e i requisiti psicologici imputabili sia al danneggiante che al danneggiato. Inoltre, legittimamente si è tratto ulteriore riscontro ed indizio della responsabilità dell’appellato per l’illecito dedotto, dalla sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. di condanna del D.F. per omicidio colposo, in conformità all’orientamento di questa S.C. secondo cui il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., potendo la parte, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 22020/2007; n. 132/2008).

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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