Sentenze Cassazione

Giudizio abbreviato, appello del PM e rinnovazione istruttoria dibattimentale

Giudizio abbreviato, appello del PM e rinnovazione istruttoria dibattimentale

Articolo a cura dell’Avv. Gaia Li Causi

Con ordinanza di remissione n. 47015/2016 la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte rimetteva all’autorevole scrutinio delle Sezioni Unite il seguente quesito: “Se nel caso di impugnazione del Pubblico Ministero contro una pronuncia di assoluzione emessa nell’ambito di un giudizio abbreviato non condizionato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ed il cui valore sia posto in discussione dall’organo dell’accusa impugnante, il giudice di appello debba porre in essere i poteri di integrazione probatoria e procedere all’assunzione diretta dei dichiaranti per ritenere raggiunta la prova della colpevolezza dell’imputato, in riforma della sentenza appellata”.

La vicenda trae origine dalla sentenza del 28.11.2014 con cui la Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, riformava la sentenza assolutoria emessa a termine di procedimento con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Latina. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per Cassazione e la Seconda Sezione Penale, investita della questione, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite.

Il ricorrente, evidenziando l’importanza decisiva – ai fini della sentenza di condanna – della valutazione di attendibilità della persona offesa, eccepiva la violazione dei parametri di legalità convenzionale, affermando come “il rovesciamento dell’esito del giudizio assolutorio di primo grado operato dal giudice di appello, basato sulla valutazione di prove dichiarative, essendo avvenuto senza rinnovazione di queste, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte CEDU che ha affermato che, in forza dell’art. 6, par. 1 e 3 dellt. D) C.E.D.U. un simile esito postula indefettibilmente, quanto ineludibilmente, la nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione”.

Con una recente sentenza, la n. 27620 del 28.04.2016 (sentenza Dasgupta) le Sezioni Unite si erano già pronunciate su una questione simile, giungendo ad affermare, in caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative – anche se emessa all’esito di giudizio abbreviato – la necessarietà della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Purtuttavia, con l’ordinanza n. 47015/2016 i Giudici della Seconda Sezione Penale della Suprema Corte ritenevano comunque necessario sottoporre nuovamente la questione alla Suprema Corte, affermando come nel caso di specie ci si trovasse in presenza di presupposti diversi e nuove circostanze.

In primo luogo, a pochi mesi dalla decisione delle Sezioni Unite c.d. Dasgupta, la Terza Sezione della Corte di Cassazione si era discostata dal suddetto principio affermando che nel rito abbreviato non condizionato la condanna di secondo grado che riforma la sentenza di primo grado non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell’istruttoria (Cassazione Penale Sezione Terza, n. 43242 del 12.07.2016).

In secondo luogo, la Sezione Seconda Penale precisava come il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27629 del 2016 fosse stato trattato nella fase di merito con l’ordinario rito dibattimentale e non con rito abbreviato.

Investite della questione, tuttavia, con udienza del 19.01.2017, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, confermando quanto affermato con la sentenza n. 27620 del 28/04/2016, rispondevano in senso affermativo al quesito posto dalla Sezione Seconda.

Riprendendo infatti quanto stabilito con la sentenza Dasgupta, “nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una forza persuasiva superiore, tale da far venire meno ogni ragionevole dubbio“.

Infatti, “mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello, pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all’art. 533 c.p.p., diversamente è da dire nell’ipotesi inversa”.

Ne discende che, nel caso di appello proposto contro una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative, la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come assolutamente necessaria ex art. 603, comma 3, c.p.p.: tale presupposto, infatti, al di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del ragionevole dubbio, replichi l’andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte”.

 Ordinanza di remissione n. 47015_2016

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