Sentenze Cassazione

Stato di gravidanza e sospensione della esecuzione della pena

Stato di gravidanza e sospensione della esecuzione della pena
Corte di Cassazione I Sezione Penale
Sentenza 22 ottobre – 20 novembre 2014, n. 48314
Presidente Cortese – Relatore Bonito

La Cassazione ha trattato un caso molto interessante della sospensione della esecuzione della pena per la donna in stato di gravidanza (o comunque con figli in tenera età). Più nello specifico, con la sentenza in commento, i giudici di Piazza Cavour hanno chiarito alcuni aspetti riguardanti la obbligatorietà o meno della sospensione.

Nel caso di specie, la ricorrente stava espiando pene inflitte con numerose condanne e già le era stata concessa la misura della detenzione domiciliare dappoiché madre di una bambina di età inferiore all’anno.

Al compimento del primo anno di vita di quest’ultima, la detenuta è risultata in stato di gravidanza. In siffatta situazione il tribunale ha riconosciuto la ricorrenza, nella fattispecie, della ipotesi di sospensione obbligatoria della esecuzione della pena ed ha, nel contempo, applicato, ai sensi dell’art. 47-ter O.P., co 1-ter, la misura della detenzione domiciliare.

Il Collegio ha osservato che “ai sensi dell’art. 146 c.p., co. 1, n. 1, l’esecuzione della pena, quando deve aver luogo nei confronti di donna incinta, deve essere differita”.

Si legge in sentenza, “tale disposizione è stata completata in termini molto significativi con la modifica all’ordinamento penitenziario approvata con l. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha introdotto (art. 13 della novella) l’art. 47-ter, il cui comma I-ter ha riconosciuto al tribunale di sorveglianza la possibilità, ricorrendo le ipotesi di cui agli artt. 146 e 147 c.p. e  pertanto le ipotesi del rinvio obbligatorio ovvero facoltativo della pena, di disporre l’applicazione della detenzione domiciliare. La conseguenza dell’inserimento nel sistema normativo di questa nuova regola è che il differimento obbligatorio ha perso questo suo carattere, giacché ormai superato il quadro iniziale collegato alla disciplina codicistica, la quale, come è noto, prevedeva l’alternativa secca tra carcerazione e libertà. Questo attraverso il riconoscimento di un potere discrezionale al tribunale di sorveglianza di concessione della misura penitenziaria della detenzione domiciliare in luogo della sospensione della esecuzione della pena, senza peraltro alcuna indicazione dei criteri di valutazione applicando i quali il tribunale dovrà decidere il caso concreto, salva comunque la considerazione, attesa la natura delle disposizioni in esame, che il legislatore ha inteso fornire la giurisdizione di sorveglianza di uno strumento flessibile, tale da consentire il superamento di circostanze negative collegate alla pericolosità sociale del soggetto, comunque in ogni caso bilanciando il diritto alla salute del condannato con le esigenze di tutela della collettività“.

Leggi il testo della sentenza

Articolo 146 Codice Penale
Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

L’esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l’interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Articolo 147 Codice Penale
Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena

L’esecuzione di una pena può essere differita:
1) se è presentata domanda di grazia, e l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel numero 1, l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

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