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Guida in stato di ebbrezza: niente test niente reato. (Cassazione – Sentenza n. 18134/2012)

Qualora non sia possibile stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio il tasso alcolemico nel sangue, (ovvero se sia superiore al limite di 0.8 g/l) nei confronti del trasgressore si deve applicare la sanzione meno grave prevista. La IV sezione penale della Suprema Corte di Cassazione lo ha stabilito con la sentenza n. 18134 del 14 maggio 2012 trattando il caso di un uomo che “aveva guidato in stato di ebbrezza” e si era anche “rifiutato di sottoporsi all’alcool test”.
L’uomo, condannato sia in primo che in secondo grado, ricorre in cassazione in quanto gli elementi sintomatici rilevati al momento della contestazione non erano, a suo dire, idonei a dimostrare la sussistenza dello stato di ebbrezza.
La Corte, pur sottolineando che lo stato di ebbrezza può essere accertato con ogni mezzo, ha riconosciuto nel caso esaminato l’impossibilità di stabilire con precisione il tasso alcolemico presente nel sangue dell’uomo e, pertanto, ha ritenuto responsabile il ricorrente ma, in base al principio del favor rei, per l’ipotesi meno grave (depenalizzata).
Il principio evidenziato dalla Corte è chiaro gli elementi sintomatici non “permettono di individuare un preciso grado di etilemia”.
Si legge in sentenza “…Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4, n. 28787 del 2011; Sez. 4, n. 43017 del 2011) quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcoolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, In nome del principio del favor rei, dell’ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 186 cod. strada”.

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