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Guida in stato di ebbrezza, prelievo delle urine, rifuto

Guida in stato di ebbrezza, prelievo delle urine, rifuto
Suprema Corte di Cassazione IV Sezione Penale Sentenza 5 novembre 2013 – 3 marzo 2014, n. 10136
Presidente Brusco – Relatore Foti

Con la sentenza che si riporta al link in fondo alla pagina, la Cassazione ha trattato un caso molto interessante in materia di guida in stato di ebbrezza e di tutte le conseguenze che possono verificarsi e, in particolare, sul prelievo delle urine e sulla legittimità o meno di un rifiuto.  

La Cassazine sul punto ha osservato che in tema di accertamenti concernenti la verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di autoveicoli coinvolti in incidenti stradali e della loro utilizzabilità processuale con riguardo alle ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ha condivisibilmente affermato che i risultati del prelievo ematico, non preordinato ai fini di prova della responsabilità penale ma effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero in una struttura ospedaliera a seguito di incidente stradale, sono certamente utilizzabili ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, irrilevante dovendo ritenersi, in tali casi, la mancanza del consenso dell’interessato. E’ stato, quindi, anche affermato che i prelievi non necessari a fini terapeutici, effettuati in assenza di consenso dell’interessato, sono inutilizzabili, per violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di inviolabilità della persona (Cass. nn. 38537/07, 4118/09, 26108/12, 6755/13).

 

alcool test

 

Applicando tali principi alla vicenda oggi in esame, concernente la guida in stato di alterazione psico-fisica determinata dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cioè un’ipotesi di reato del tutto simile a quella della guida in stato di ebbrezza alcolica, deve osservarsi che, non risultando che il prelievo delle urine fosse necessario a fini terapeutici, legittimamente il C. ha rifiutato il prelievo che, peraltro, avrebbe dovuto eseguirsi tramite cateterizzazione vescicale, cioè con un metodo invasivo e doloroso al quale egli aveva tutto il diritto di opporsi. Rifiuto legittimamente opposto anche perché non risulta che il personale operante abbia preventivamente verificato la disponibilità dell’imputato di sottoporsi ad accertamenti meno invasivi, secondo le modalità descritte nell’art. 187 del codice della strada.

Deve quindi dichiararsi, con riguardo al reato di cui all’art. 187 co. 8 C.S., contestato sub capo B) della rubrica, previo annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata, che il fatto non sussiste; con rigetto, nel resto, del ricorso.

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