Per la Cassazione le temporanee difficoltà economiche giustificano il versamento in ritardo dell’assegno di mantenimento da parte del padre e, per questo motivo, quest’ultimo non può essere condannato.
La Corte giunge a tale decisione dopo aver analizzato il caso di un uomo separato che, a causa della crisi, aveva corrisposto in maniera irregolare l’assegno per il mantenimento del figlio e, per questo, denunciato dalla ex moglie per sottrazione agli obblighi di assistenza familiare.
Ribaltando la decisione della presa dai giudici d’Appello, la Suprema Corte, con la sentenza n. 25596/2012, ha osservato che il reato previsto dall’art. 570 c. p. non può essere configurato in conseguenza di qualsiasi tipo di inadempimento ma occorre che sia “serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire”.
Inoltre, continua la Corte, deve essere accertata anche la volontà dolosa di sottrarsi all’adempimento degli obblighi di assistenza cosa che non si è verificata nel caso in specie poiché i ritardi sono stati brevi e dovuti a problemi economici temporanei dell’uomo.