Sentenze Cassazione

Il Consiglio di Stato e lo stalking

Il Consiglio di Stato e lo stalking
Consiglio di Stato – Sezione III
Sentenza 16 gennaio – 5 marzo 2014, n. 1067
Presidente Romeo – Estensore Dell’Utri

Il Consiglio di Stato, con la sentenza che si riporta, ha trattato il caso di un uomo che ha appellato una sentenza emessa dalla terza sezione del TAR del Veneto poichè era stato preso nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento ex art. 8 del d.l. n. 11 del 2009 a mantenere una condotta conforme a legge e ad astenersi dal compiere atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. (Nel caso di specie era stato respinto il suo ricorso per l’annullamento del decreto del Prefetto quale ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto del Questore).

In poche parole, l’ex compagna aveva avanzato richiesta di ammonimento nei suoi confronti per aver posto in atto condotte persecutorie, aggravatesi dal 2007 a seguito della decisione della predetta di troncare la relazione sentimentale, consistenti in ingiurie, minacce, dispetti ed appostamenti, che hanno cagionato alla richiedente un perdurante stato d’ansia e paura.

 

 

Il Prefetto ha respinto il ricorso gerarchico poichè ha rilevato che mediante l’acquisizione di documenti e l’audizione di testimoni è stata raggiunta la ragionevole certezza della plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte dalla signora essendosi trovati veri e propri riscontri oggettivi circa i fatti narrati ed elementi certi sulla personalità e sulle condotte dell’uomo da epoca antecedente al d.l. n. 11 del 2009 sino ai nostri giorni e, sulla base di queste considerazioni ha dunque ritenuto congrua ed adeguata l’istruttoria compiuta, richiedendosi ai fini dell’ammonimento non la prova del fatto penalmente rilevante ma la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile l’avvenuto compimento di atti persecutori.

Il Consiglio di Stato che ha esaminato la questione ha precisato che “se per un verso gli indizi raccolti confermano un comportamento a dir poco non corretto da parte dell’uomo va però anche detto che per altro verso si tratta essenzialmente di fatti e circostanze risalenti nel tempo, mentre nel periodo più recente dalla documentazione in atti non ne emergono di obiettivamente tali da tradursi in reali minacce e molestie, apparendo piuttosto l’espressione di divergenze, pur accese, in ispecie sull’organizzazione e la gestione del figlio della coppia o per questioni civilistiche“.

Si legge in sentenza che “quanto addotto dalla richiedente relativamente è stato apprezzato dalla Questura acriticamente, omettendo di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non fossero forniti dalla stessa parte”.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha affermato che “stante il ritenuto difetto di istruttoria, in riforma della sentenza appellata la domanda annullatoria va accolta, fatti ovviamente salvi gli eventuali, ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione a conclusione della rinnovata istruttoria“.

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