Sentenze Cassazione

Il contratto di lavoro diventa a tempo indeterminato per nullità della clausola di apposizione del termine.

 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, ha affermato che “La clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (NDR: attualmente il dlgs 626/1994 è stato sostituito dal “Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi lavoro” D.lgs 81/2008), è nulla per contrarietà a norma imperativa e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato”. La Corte, accogliendo il ricorso di un lavoratore che chiedeva l’assunzione a tempo indeterminato, ha precisato che – alla luce dell’art. 3 del D.Lgs n. 368 del 2011 (che introduce una serie di divieti all’apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato) -, “la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trovando la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione”.

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