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Il giustificato motivo di licenziamento deve essere provato dal datore di lavoro

Il giustificato motivo di licenziamento deve essere provato dal datore di lavoro
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 2 gennaio 2013, n.6

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto per il quale spetta al datore di lavoro (ex art. 5 L. 604/1966) provare l’effettiva sussistenza del giustificato motivo di licenziamento e, naturalmente l’impossibilità di ricollocare il lavoratore dentro un altro settore dell’organizzazione aziendale.

Non è certamente un principio innovativo visto che già in passato la Corte si era espressa in questi termini precisando che “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’articolo 41 Cost. Pertanto, spetta al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro e l’onere probatorio grava per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria” fermo restando, in caso contrario, che grava sul lavoratore l’onere di deduzione e di allegazione circa la possibilità di reimpiego (Cassazione n.6559/2010 e n.3040/2011).

Sulla base di queste precedenti decisioni gli ermellini hanno confermato quanto era stato stabilito dalla corte d’Appello di Brescia che nel caso esaminato si era pronunciata dichiarando illegittimo il licenziamento per la mancanza di alcuna prova fornita dal datore di lavoro sull’impossibilità di ricollocare il lavoratore in un’altra azienda-stabilimento del gruppo, non potendo, tra l’altro, invocare a mo’ di giustificazione il fatto che il lavoratore licenziato si fosse espressamente rifiutato ad essere prima licenziato e poi riassunto presso altra società del gruppo.

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