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Il procedimento penale sospende quello disciplinare (per gli stessi fatti).

In materia di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato la Cassazione, con la sentenza n. 5991 del 17 aprile 2012 ha deciso che se pende, per i medesimi fatti, un procedimento penale si ha la sospensione del procedimento disciplinare.
Nel caso analizzato dalla Cassazione venivano imputati a un avvocato di Voghera la violazione degli artt. 5 – 18 e 29 del codice deontologico forense.

Brevemente di seguito inseriamo parte della motivazione della sentenza: La Corte “considerato che in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 c.p.p., disposta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1, qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (Cass. S.U. 1-2-2010 n. 2223; Cass. S.U. 25-7-2011 n. 16169), nella fattispecie occorre procedere da parte del CNF ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle per le quali egli era stato sottoposto dal COA di Voghera a procedimento disciplinare, onde verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del procedimento stesso”.

In definitiva quindi “deve dichiararsi l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, e la causa deve essere rimessa per le ragioni indicate al CNF”.

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