Sentenze Cassazione

Illegittimo il licenziamento del dipendente ammalato che va a caccia

Illegittimo il licenziamento del dipendente ammalato che va a caccia
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 21 gennaio – 28 febbraio 2014, n. 4869
Presidente Canevari – Relatore Maisano

La Cassazione, con la sentenza che riportiamo al link in fondo alla pagina, ha esaminato il caso relativo al licenziamento di un uomo, autista e guardia giurata, che era stato visto in abiti da cacciatore nei tre giorni in cui risultava assente dal lavoro per malattia.

Per la Cassazione questa circostanza però, non fa venir meno il vincolo fiduciario tra il lavoratore dipendente e il datore di lavoro e, pertanto, viene meno la giusta causa di licenziamento.

Proprio per questo, la stessa Corte d’appello ha considerato che “ritenuti veritieri e non contestati i certificati medici di malattia, è rimasta non provata la tesi della datrice di lavoro secondo cui il dipendente, svolgendo attività di cacciatore in giorni i cui era assente per malattia, avrebbe messo a repentaglio la propria salute, ritardando la guarigione e causano il relativo danno al datore di lavoro; né può affermarsi che tali episodi incrinino il vincolo fiduciario in modo tale da costituire giusta causa di licenziamento“.

 

Anche per la Cassazione dunque il ricorso non è fondato poiché per giurisprudenza costante “l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extra-lavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa (per tutte Cass. 21 aprile 2009 n. 9474)“.

Inoltre, prosegue la Corte, “la prova della incidenza della diversa attività lavorativa o extra-lavorativa nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo disciplinare di tale attività nel corso della malattia, è comunque a carico del datore di lavoro“.

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