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Illegittimo il licenziamento del dipendente che porta via merce scaduta dal supermercato

Illegittimo il licenziamento del dipendente che porta via merce scaduta dal supermercato
Corte di Cassazione – Sentenza n. 16654/12
 
La suprema Corte di Cassazione ha trattato il caso di un dipendente di un supermercato licenziato per aver portato via della merce scaduta e destinata alla distruzione.
La sentenza emessa dalla Cassazione conferma le decisioni già adottate nelle precedenti fasi del giudizio che hanno definito l’episodio come non tale da giustificare l’allontanamento del lavoratore.
 
Certamente i magistrati che hanno trattato il caso si sono soffermati sul “prelievo” non autorizzato della merce scaduta ma hanno considerato il gesto come poco rilevante per il semplice fatto che mon é stato arrecato alla società proprietaria del supermercao nessun danno.
Questa triste vicenda ci ricorda che in tempi di crisi molta gente mette a repentaglio la propria salute cibando anche prodotti scaduti e pronti alla distruzione.
La gravità dell’azione entra in secondo piano anche se a compierla é stato proprio un dipendente del supermercato. Sulla base di considerazioni di questa natura la Cassazione, con la sentenza n. 16654/12, declassando il gesto come “fatto minore”, ha preso la decisione di non punire il lavoratore col licenziamento.
Anche il giudice del lavoro e la corte d’appello avevano dichiarato l’illegittimitàla scelta di allontanare il dipendente infatti per i giudici i fatti contestati al lavoratore e la decisione presa dal supermercato rendono evidente la «sproporzione della sanzione inflitta rispetto all’addebito», ossia l’«impossessamento di merce non più in vendita» e «destinata alla distruzione», addebito di «scarsa rilevanza» e che, pertanto, «non poteva aver determinato la irrimediabile lesione del vincolo fiduciario».
Per gli ermellini il lavoratore aveva piena consapevolezza del fatto che, trattandosi di «beni destinati alla distruzione», e, pertanto, il fatto di prenderli di certo non poteva provocare alcun «danno all’azienda» che era comunque tenuta a togliere i suddetti prodotti dalla vendita.
Questa situazione non ha provocato nessuna  «irrimediabile lesione del rapporto di fiducia», per giustificare il licenziamento adottato dall’azienda nei confronti del lavoratore e, quindi, anche nel terzo grado di giudizio il licenziamento é stato dichiarato illegittimo

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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