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Immissioni di rumore e diritto al riposo notturno

Corte di Cassazione, III Sezione Civile Sentenza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26899

Immissioni di rumore e diritto al riposo notturno
Corte di Cassazione, III Sezione Civile
Sentenza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26899
Presidente Travaglino – Relatore Lanzillo

piano barLa Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato un caso relativo alle immissioni di rumore protratte per un lungo periodo di tempo e di ciò che esso comporta.

Nel caso di specie le immissioni di rumore erano provocate dagli schiamazzi e dalla musica ad alto volume (che durava fino a notte inoltrata) di un Piano-Bar e cabaret.

Si chiedeva quindi che venisse inibita la prosecuzione dell’attività di disturbo e che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni, alla salute ed esistenziale, ad essi provocati.

Le ricorrenti, condannate sia nel primo che nel secondo grado del giudizio, hanno presentato ricorso per cassazione denunciando la violazione degli art. 2043 e 2059 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello le ha condannate al risarcimento dei danni sulla base del solo accertamento dell’effettiva sussistenza di immissioni intollerabili, senza previamente accertare se da tali immissioni siano effettivamente derivati alle intimate danni risarcibili, così ravvisando sostanzialmente i danni non patrimoniali in re ipsa, in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale per cui anche i danni morali ed esistenziali debbono rigorosamente essere dimostrati nella loro consistenza ed entità, per dare diritto al risarcimento.

Inoltre, con altro motivo, denunciavano l’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè sulla circostanza da esse dedotta nelle difese che è stata liquidata ad ognuno dei danneggiati una somma uguale, senza tenere conto della disparità di situazioni ad essi facenti capo, trattandosi di quattro donne e due uomini, di età diverse e con diversa vita lavorativa o pensionistica e diverse peculiarità caratteriali, esistenziali e relazionali.

La Corte ha rigettato il ricorso non ritenendo fondati i suddetti motivi e osservando che le immissioni sonore “clamorosamente eccedenti la normale tollerabilità (come accertato dalla ASL e successivamente tramite CTU)” , si legge in sentenza, “si sono prodotte per almeno tre anni nelle abitazioni degli attori, in ore serali e notturne, determinando “una significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti quali in particolare il diritto al riposo notturno, inevitabilmente pregiudicato (se non addirittura impedito) dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi...”

Nel caso di specie i danneggiati hanno dedotto “l’indebito, grave pregiudizio arrecato per almeno tre anni al riposo notturno, alla serenità e all’equilibrio della mente, ed alla vivibilità delle loro case, condizioni tutte che il rumore e il frastuono protraentisi per ore mettono seriamente e ingiustamente a repentaglio e di cui può ritenersi acquisita la prova anche per presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza“.

Infine, conlcudono i giudici del Palazzaccio “quanto all’omessa considerazione delle situazioni personali, la valutazione equitativa della Corte di merito ha avuto palesemente riguardo al danno minimo ipotizzabile per ciascuno dei danneggiati, considerato che la sofferenza e l’insonnia provocati dalla musica a tutto volume possono ritenersi comuni a tutti

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