Sentenze Cassazione

Impugnazioni. Notifica e decorrenza del termine breve

Impugnazioni. Notifica e decorrenza del termine breve
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 25 febbraio – 10 aprile 2014, n. 8411
Presidente Chiarini – Relatore Sestini

La Cassazione, in materia di impugnazioni ha esaminato una questione molto interessante in cui ha spiegato che “La questione della notificazione fatta al difensore cancellato dall’albo è stata decisa – nel tempo – in modo disomogeneo, nel senso della inesistenza (ex multis, Cass. n. 7577/1999) o della nullità (ex multis, Cass. n. 22293/2004) e, recentemente (Cass. n. 10301/12), nel senso che “permane il ministero del difensore cancellatosi” dall’albo degli avvocati “per quanto concerne l’aspetto passivo, cioè la capacità di essere destinatario degli atti compiuti dalla controparte e dall’ufficio, dei quali sia prevista la ricezione”. Con specifico riguardo all’ipotesi di svolgimento del ministero di difensore fuori del foro di appartenenza, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo il quale “ai sensi dell’art. 82, secondo comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine d’impugnazione, può ritenersi validamente effettuata presso la cancelleria del giudice a quo, nel caso in cui il difensore domiciliatario sia stato cancellato dall’albo degli avvocati e il solo procuratore residuo, iscritto in albo diverso da quello del tribunale nella cui circoscrizione la causa si è svolta, non abbia ancora provveduto a nominare un nuovo domiciliatario” (Cass. n. 18714/2012)“.

Inoltre, la Corte di Piazza Cavour ha osservato che nelle ipotesi di mera domiciliazione “le sorti dell’elezione di domicilio siano del tutto disgiunte dalla perdita della capacità di patrocinare (che consegue alla cancellazione dall’albo professionale, ex artt. 1 e 37 R.D.L. n. 1578/1933), giacché la domiciliazione autonoma prescinde – per definizione – dal conferimento dello ius postulandi e – prima ancora – dalla qualifica professionale rivestita dal domiciliatario, essendo volta esclusivamente ad individuare il luogo – art. 141 cod. proc. civ. – in cui debbono essere effettuate al procuratore costituito le notificazioni e le comunicazioni relative al processo (art. 170 cod. proc. civ.), che infatti, nel caso di mancanza di domicilio eletto a norma dell’art. 82 R.D. n. 37 del 1934, avvengono in cancelleria, domicilio legalmente stabilito“.

Per il caso di difensore-domiciliatario, la Corte ha ritenuto che le notificazioni e comunicazioni debbano essere effettuate “al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall’albo, ovvero dagli atti processuali, come nel caso di timbro apposto su comparsa conclusionale di primo grado) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, in quanto il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo” (Cass. n. 14033/2005), mentre, quando “la parte… abbia eletto domicilio autonomo, cioè presso un domiciliatario diverso dal difensore, il criterio topografico di elezione prevale sul criterio personale”, con la conseguenza che “la sopravvenuta inidoneità del criterio topografico, dovuta al fatto che il domiciliatario non difensore abbia trasferito il proprio studio professionale senza darne avviso alla controparte del domiciliante, legittima la controparte medesima a notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, presso la Cancelleria del giudice a quo, ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934” (Cass. n. 18663/12)”.

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