Sentenze Cassazione

Inammissibile il ricorso del Fisco senza l’avviso di ricevimento

Inammissibile il ricorso del Fisco senza l’avviso di ricevimento

Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – Sentenza 10 gennaio 2013 n. 425

La Suprema Corte di Cassazione ha affermato l’inammissibilità del ricorso se non vi è la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dello stesso e senza che vi sia attività difensiva da parte dell’intimato, poichè non vi è la concessione di un termine per il deposito e senza che vi siano i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.

La sentenza n. 425/2013, che ha affermato il suddetto principio, è stata emessa dalla Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte di Cassazione ed ha respinto il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate contro una Società a cui la Guardia di Finanza di Aversa che contestava l’omessa contabilizzazione di ricavi e l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura.

Nel caso esaminato dagli ermellini, infatti, l’Agenzia delle Entrate non ha depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso a mezzo del servizio postale senza neppure chiedere la rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, dando prova di essersi attivato tempestivamente nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dello stesso avviso come prevede l’art. 6 comma I L. 890/1982.

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