In evidenza

SS.UU. La sentenza non definitiva rende inammissibile il ricorso in Cassazione

Copia di sentenza-cassazione

SS.UU.: La sentenza non definitiva rende inammissibile il ricorso in Cassazione
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili
Sentenza n. 16310 del 28 Giugno 2013

Nella sentenza che in oggetto la Cassazione a Sezioni Unite ha esaminato il caso di un comune che ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo avverso dei crediti di un professionista nascenti da un contratto che legava quest’ultimo alla società che si era aggiudicato l’appalto e la P.A. e, nello specifico, la vicenda in esame riguardava questioni relative all’adeguamento del prezzo che era stato originariamente pattuito tra le parti.

Nel primo grado di giudizio veniva stabilito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, pertanto, si revocava il decreto ingiuntivo condannando in solido ditta appaltatrice e professionista a risarcire il danno al comune ma, proposto appello da parte dei soccombenti, il giudice di secondo grado pronunciava una sentenza a loro favorevole poichè veniva confermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso questa decisione, non definitiva, il comune promuoveva ricorso per Cassazione che riteneva il ricorso inammissibile non potendo ricorrere direttamente innanzi ai giudici di Piazza Cavour in caso di sentenza non definitiva (D. lgs. 40/2006 Modificante l’art. 360 c.p.c.).

Sul punto gli ermellini precisano che “In quanto con il ricorso si è chiesta la cassazione della sola statuizione non definitiva sulla giurisdizione, l’impugnazione deve dichiararsi inammissibile, ai sensi del terzo comma art. 360 c.p.c., investendo la sola statuizione non definitiva sulla giurisdizione, in rapporto alla quale la stessa Corte d’Appello ha rimesso le parti al tribunale per la prosecuzione del giudizio sulle domande non ancora esaminate. (…) Il ricorso deve quindi dichiararsi inammissibile, non potendo impugnarsi la sola affermata giurisdizione contro la quale può ricorrersi impugnando anche le statuizioni di merito che conseguiranno all’esame delle domande di pagamento dell’impresa, che la stessa corte di merito ha rinviato al primo giudice per l’esame e la decisione“.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo