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Incapacità del consenso, convivenza e vincolo coniugale

Corte di Cassazione, sezione I Civile Sentenza 29 ottobre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 1621

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Incapacità del consenso, convivenza e vincolo coniugale
Corte di Cassazione, sezione I Civile
Sentenza 29 ottobre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 1621
Presidente Forte – Relatore Dogliotti

Sentenza, Cassazione, Famiglia, Civile, Coniugi, Vincolo coniugale, Tribunale ecclesiastico, Incapacità, Consenso, Convivenza, Coppia, Impedimento, Annullabilità, Nullità

La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta al link in fondo all’articolo, ha esaminato un interessante caso relativo alla nullità del vincolo coniugale per incapacità del consenso, in conseguenza della sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico Regionale Umbro che dichiarava la nullità del matrimonio contratto tra le parti.

Ciò che emergeva nel corso della causa e che ha portato agli ermellini verso la decisione in commento riguardava la stabile e duratura convivenza dei coniugi, limite generale di ordine pubblico,ostativo alla delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Si legge nelle sentenza che per giurisprudenza costante, proprio ai sensi dell’art. 8 L. 121 del 1985, la Cassazione ha indicato nella convivenza stabile e duratura tra gli sposi ( ma se non vi fosse stabilità e durata, a ben vedere, non vi sarebbe neppure “convivenza” successiva alla celebrazione del matrimonio, e dunque attinente al matrimonio – rapporto – “un limite generale di ordine pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale“.

Continuano i giudici osservando che “la “durata “della convivenza viene individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nel triennio dalla celebrazione del matrimonio che essa peraltro ricollega non alla disciplina matrimoniale, ma a quella adozionale. Ovviamente il riferimento alla disciplina adozionale diventa più generale e prescinde dalla circostanza che i coniugi abbiamo o meno figli“.

In conclusione, “né rileverebbe la circostanza , per cui il limite di ordine pubblico della convivenza non potrebbe applicarsi, ove si trattasse, come nella specie,di vizio psichico, incapacità che potrebbe assimilarsi a quella naturale di cui all’art. 120 c.c.. Secondo le sezioni unite di questa Corte, la convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell’ “ordine canonico”, nonostante la sussistenza dell’elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l’individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall’accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell’ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell’accordo“. 

Sul punto, si consiglia anche la lettura di altre due sentenze recenti che hanno esaminato casi simili e che sono state pubblicate su questo sito:
La convivenza coniugale osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica;
Consumazione del matrimonio, nullità e onere della prova;

Leggi il testo della sentenza

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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