Niente risarcimento per la casalinga che ha un altro lavoro
In caso di incidente non è dovuto il risarcimento danni per la perdita della capacità lavorativa alle casalinghe se lavorano a tempo pieno fuori dell’ambito domestico.
Questo, in breve, è quello che la Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 5548/12, dove da un lato ha riconosciuto la risarcibilità della riduzione o perdita della capacità lavorativa della casalinga ma dall’altro ha rilevato l’esigenza della relativa prova evidenziando che, come nel caso trattato che ha dato vita alla sentenza di cui sopra, se la parte danneggiata svolga anche attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo, il giudicante deve considerare (secondo il suo prudente apprezzamento) quanto ciò incida in termini di riduzione dell’attività di assistenza e cura dei familiari.
Pertanto, è necessario fornire la prova della compatibilità del contestuale esercizio dell’attività lavorativa retribuita con quella di casalinga, come pure dell’effettivo espletamento di quest’ultima, che non si identifica con il solo compimento delle faccende domestiche, ma si inquadra concretamente nel coordinamento lato sensu dell’intera vita familiare.