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Incidente stradale : la Cassazione si pronuncia sul danno esistenziale

incidente stradaleIncidente stradale : la Cassazione si pronuncia sul danno esistenziale
Corte di Cassazione Sentenza n.3290 del 12 febbraio 2013

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.3290 del 12 febbraio 2013, afferma che “nel nostro ordinamento non esiste l’autonoma categoria del danno esistenziale, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi che scaturiscono dalla lesione di interessi di rango costituzionale della persona, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore voce di danno si risolverebbe in una non consentita duplicazione risarcitoria.

In questo modo gli ermellini hanno respinto le richieste formulate da un uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che rappresentava ai giudici di legittimità l’errore commesso nella fase di merito in cui il giudicante ha omesso di liquidare il danno esistenziale derivatogli dal sinistro.

L’uomo sosteneva di aver dimostrato nel corso della causa il suo profondo desiderio di diventare un Poliziotto ma che, proprio a causa delle menomazioni riportate dal sinistro, non era stato riconosciuto idoneo per svolgere la predetta sognata attività dai medici che lo visitarono e, di conseguenza, fu colto da un’intensa frustrazione per la mancata realizzazione di quello che era il proprio “sogno”.

I giudici di piazza Cavour hanno precisato che “l’accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica e, quindi, di produzione di reddito.

Sempre nella sentenza, i giudici affermano che il danneggiato ha l’onere di dimostrare di aver svolto un’attività produttiva di reddito che, per colpa dell’infortunio, non ha potuto mantenerla agli stessi livelli, comportando quindi per lo stesso un effettivo danno patrimoniale.

In buona sostanza, deve essere dimostrata la concreta riduzione della capacità lavorativa a causa dell’infortunio ma nel caso di specie, secondo quanto riportato nelle conclusioni esposte nella sentenza d’Appello e pienamente condivise dai giudici della Cassazione, l’accertata diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente non si è tradotta in alcuna perdita di reddito dato che il ricorrente quale impiegato di banca svolgeva una professione “tradizionalmente considerata come tranquilla, sicura e sedentaria“.

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