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Infortunio, pedone, risarcimento, responsabilità, Ente, estensione rete stradale

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Infortunio, pedone, risarcimento, responsabilità, Ente proprietario, estensione rete stradale
Corte di cassazione – Sezione lavoro
Sentenza 5 novembre 2013 n. 24775

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in materia di danno risarcibile al pedone da parte dell’Ente proprietario della strada.

Sul punto la giurisprudenza non manca ma qualche peregrina sentenza, anche recentemente, se mal interpretata male, poteva prospettare al lettore un cambio di direzione in materia.

La decisione n. 2660/2013 rigettava il ricorso solo perchè non era stato dimostrato che la strada potesse costituire un pericolo e, pertanto, giustamente la Corte affermava che la prova del nesso causale diventa indispensabile se “il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte“ quindi in sostanza non si nega il risarcimento da cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c. secondo cui “Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” ma, ovviamente è necessario fornire la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.

Recentemente poi sul punto si discuteva sulla notorietà del pericolo.

Un’altra sentenza negava il risaricmento nel caso in cui questo fosse notorio.

Secondo questa decisione la Corte circoscriveva la portata della responsabilità “per i danni cagionati da cose in custodia entro i limiti dell’efficienza causale valutata in concreto, attribuendo un rilievo determinante alla condotta del danneggiato, richiedendo, ai fini dell’attribuzione della responsabilità all’Ente, una situazione di pericolo, cagionata dalla cosa custodita, che l’utente medio non è in grado di prevedere o evitare facendo uso della normale diligenza” e, pertanto, alla luce di tale considerazione, l’accurata valutazione dei fatti e del comportamento dell’utente danneggiato escludeva la presunzione di colpa del custode.
In questo caso si trattava dunque di una responsabilità oggettiva che la Suprema Corte ha ritenuto configurabile solo previa esclusione di due fattori costituiti dal caso fortuito e dall’incidenza causale della condotta del danneggiato (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 23919/13; depositata il 22 ottobre).

Con la sentenza in commento invece gli ermellini chiariscono dunque alcuni aspetti importanti della materia affermando che “La giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso che la responsabilità dell’ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all’affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità

Leggi il testo – Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 5 novembre 2013 n. 24775

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