Infortunio sul lavoro, risarcimento danni, lavoratore imprudente
Infortunio sul lavoro, risarcimento danni, lavoratore imprudente
Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 22 ottobre 2013 – 22 gennaio 2014, n. 1312
Presidente Vidiri – Relatore Marotta
Con la sentenza che si riporta di seguito, la Cassazione ah affrontato un tema molto importante relativo agli infortuni sul luogo di lavoro ma, nello specifico, ha fatto alcune osservazioni riguardo a quelle situazioni in cui il danno è stato provocato dallo stesso dipendente a causa della sua imprudente condotta.
Articolo 2087 Codice Civile
Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41].
Con la citata norma il Legislatore pone, a carico dell’imprenditore, l’obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori ritenendolo responsabile ex art. 2087 c.c. per la c.d. culpa in eligendo ovvero scegliere lavoratori competenti e capaci; oltre che per culpa in vigilando, consistente nella mancata vigilanza sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle misure di sicurezza adottate.
Nel caso di specie, la Corte, richiamando un recente precedente (Cass. 17 aprile 2012, n. 6002) ha affermato che “L’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., che non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all’esperienza e alla tecnica; tuttavia, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro“.