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Ingiuria, dire porco all’ex marito non costituisce reato se c’è di mezzo un’altra donna

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Ingiuria, dire porco all’ex marito non costituisce reato se c’è di mezzo un’altra donna
Suprema Corte di Cassazione Penale Quinta Sezione
Sentenza 30 ottobre – 9 dicembre 2013, n. 49512
Presidente Dubolino – Relatore Palla

Spesso e volentieri le liti familiari giungono fino alla massima corte ma il caso esaminato dagli ermellini con la sentenza che si riporta, riguarda una lite molto particolare, dove la moglie ha insultato il marito chiamandolo porco ma senza commettere alcun reato proprio perchè ciò che aveva portato la donna a dire queste parole era la conseguenza dello stato d’ira provocato dal fatto che l’uomo si era portato in casa una donna.

Il caso è giunto a Piazza Cavour dopo la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Troina che, valutati i fatti di causa si pronunciava per l’assoluzione della donna “per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art.599 comma 2 c.p.”

Il Pubblico Ministero però ha presentato ricorso “per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere il giudice illogicamente e contraddittoriamente ritenuto l’operatività della scriminante di cui all’art. 599 cpv. c.p. laddove invece, avendo entrambe le parti in causa confermato di essere legalmente separate dal 2006 e di vivere in due unità abitative che, sebbene contigue tra loro, erano materialmente divise“.

Secondo gli ermellini però il ricorso è infondato e, dando ragione alla donna ha affermato che “per l’applicabilità dell’esimente prevista dal comma 2 dell’art. 599 c.p., infatti, è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza (Cass., sez. V, 11 marzo 2009, n. 21455) e nella specie il comportamento tenuto dal T., essendo consistito nella violazione della regola – stabilita di comune accordo dagli ex coniugi – di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della “ingiustizia” che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dalla C. l’esimente di cui al comma 2 dell’art.599 c.p.”

Articolo 599 Codice Penale

Ritorsione e provocazione

Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute. 

Leggi il testo completo della sentenza n.  49512/2013

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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